LA MASSIMA Contratto - Clausole abusive - Contratti stipulati con i consumatori - Credito al consumo - Immobile - Clausola di scadenza anticipata del termine - Sindacato giurisdizionale - Ipoteca - Vendita stragiudiziale dell′abitazione -Contrarietà al diritto Ue. (Direttiva 93/13, articoli 3,4 e 6; Carta dei diritti fondamentali, 7 e 38). La direttiva 93/13, letta alla luce degli articoli 7 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell′Unione europea, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale in forza della quale il controllo giurisdizionale del carattere abusivo di una clausola di scadenza anticipata contenuta in un contratto di credito al consumo non tiene conto del carattere proporzionato della facoltà lasciata al professionista di esercitare il diritto che gli deriva da tale clausola, alla luce di criteri connessi. In particolare, dovrà considerare l′entità dell′inadempimento del consumatore ai suoi obblighi contrattuali, quali l′importo delle rate che non sono state onorate rispetto all′importo totale del credito e alla durata del contratto, nonché la possibilità che l′applicazione di tale clausola comporti che il professionista possa procedere al recupero delle somme dovute in forza di detta clausola mediante la vendita, al di fuori di qualsiasi procedimento giudiziario, dell′abitazione familiare del consumatore.