Rendere pubbliche le intercettazioni su un procedimento in corso non viola sempre il principio di equità
Corte europea dei diritti dell′Uomo - Sezione II - Sentenza 28 novembre 2023 Ricorso n. 25551/18
LA MASSIMA Intercettazioni - Equità del processo - Testimonianza del Presidente della Corte Suprema - Sussistenza di altre prove - Garanzie fornite dall′ordinamento interno - Assenza di subordinazione degli altri giudici - Pubblicazione di intercettazioni - Rapporto con i media - Giustizia - Diritto a informare la collettività - Presenza di giudici professionisti - Condanna basata su prove - Assenza di influenza degli articoli di stampa sul verdetto. (Convenzione europea dei diritti dell′uomo, articoli 6 e 10). Non si configura una violazione della presunzione d′innocenza nei casi in cui il Presidente della Corte suprema sia sentito come testimone nel momento in cui non fa parte del collegio giudicante e i magistrati componenti del collegio non si trovano in una posizione di subordinazione rispetto al Presidente della Corte. La pubblicazione sui media di intercettazioni telefoniche riguardanti il procedimento in corso non costituisce una violazione dell′equità del processo e della presunzione d′innocenza in particolare perché i giudici togati, in quanto professionisti altamente qualificati, non sono certo influenzati da articoli di stampa o rumors.