LA MASSIMA Processo civile - Atto di citazione nullo - Appello - Rimessione della causa al primo giudice - Esclusione - Rinnovazione dell′intera istruttoria - Necessità di concessione dei termini a difesa - Sussiste. (Cpc, articoli 161, 163.bis, 164, 353, 354 e 356) Qualora il giudice di secondo grado dichiari la nullità del giudizio e della sentenza di primo grado, deve trattenere la causa e deciderla nel merito, in quanto le ipotesi di rimessione del giudizio al primo giudice sono tassative e non estendibili analogicamente; tuttavia, prima di introitare la causa in decisione, è imprescindibile che il giudice di appello non soltanto disponga la rinnovazione degli atti nulli, ma dovrà consentire alla parte - rimasta senza sua colpa contumace nel giudizio di primo grado - di svolgere tutte quelle attività che, a causa della nullità di detto giudizio, le sono state precluse (pur avendone chiesto l′ammissione), non potendo trovare applicazione il divieto dello "jus novorum" in tutti i casi in cui il processo di primo grado non si sia legittimamente svolto.