LA MASSIMA Stupefacenti - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti - Partecipazione - Rapporto tra fornitore ed acquirente - Configurabilità del vincolo associativo - Condizioni. (Dpr 9 ottobre 1990 n. 309, articolo 74) Può ravvisarsi un sodalizio criminale dedito al narcotraffico in presenza di un vincolo durevole che accomuni il fornitore di droga e gli spacciatori acquirenti che in via continuativa la ricevano per immetterla nel mercato del consumo, purché sussista la reciproca consapevolezza che la stabilità del rapporto instaurato assicura l′operatività dell′associazione. Stupefacenti - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti - Elementi costitutivi. (Dpr 9 ottobre 1990 n. 309, articolo 74) Ai fini della configurabilità di un′associazione finalizzata al narcotraffico, è necessaria la sussistenza di tre elementi fondamentali: a) l′esistenza di un gruppo composto da almeno tre persone tra loro vincolate da un patto associativo (sorto anche in modo informale e non contestuale), avente ad oggetto un programma criminoso di compimento di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali; b) la disponibilità da parte del sodalizio, con sufficiente stabilità, di risorse umane e materiali per una credibile attuazione del programma associativo; c) un apporto individuale apprezzabile e non episodico degli associati, a conoscenza quantomeno dei tratti essenziali del sodalizio, che integri un contributo alla stabilità dell′unione illecita. Non è però richiesta la presenza di una complessa ed articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l′esistenza di strutture, sia pure rudimentali o minime, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati. Stupefacenti - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti - Accordo associativo - Dimostrazione. (Dpr 9 ottobre 1990 n. 309, articolo 74). Ai fini della dimostrazione dell′associazione ex articolo 74 del dpr n. 309 del 1990, la prova dello svolgimento di un′attività sistematica e continuativa di cessione di sostanze droganti per un apprezzabile periodo temporale può essere raggiunta anche nel caso in cui risultino dimostrate soltanto alcune cessioni, monitorate attraverso servizi di intercettazione di conversazioni, quando le stesse sono collegate probatoriamente alle altre condotte contestate, non occorrendo riscontrare tutti i singoli episodi, specie quando tali fatti coinvolgano le medesime persone, si presentino omogenei e risultino avvinti tra loro da continuità cronologica.