Divieto di scommesse dalle ore 7 alle ore 19, disparità di trattamento nei confronti dei tabaccai
Consiglio di Stato - Sezione V Sentenza 21 settembre 2023 - 6 marzo 2024 n. 2196
LA MASSIMA Giochi e scommesse - Sala giochi - Comuni - Sindaco - Potere regolatorio - Divieto di gioco - Orario - Dalle 07:00 alle 19:00 - Proporzionalità - Violazione - Disparità di trattamento - Tabaccherie. La concentrazione delle ore in cui è consentito il gioco lecito nella tarda serata e nella notte - con il connesso divieto di gioco dalle 7:00 alle 19:00 - è contrario al principio di proporzionalità, poiché tale decisione non è idonea rispetto all′obiettivo perseguito, di lotta ai fenomeni della ludopatia, e non è adeguata poiché tale divieto finisce con incidere sfavorevolmente sui soli titolari delle tabaccherie non titolari di bar o sale da gioco, tenuti a rispettare un orario diurno di apertura, comportando una drastica limitazione dell′ orario di funzionamento, determinando altresì una disparità di trattamento nei confronti di questi ultimi che sono stati legittimamente autorizzati con il rilascio della licenza ex articolo 110 del Tulps.