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18-07-2024

Illegittimo applicare regimi carcerari più severi nei confronti di detenuti ritenuti non pericolosi

Corte costituzionale - Sentenza 16 aprile - 13 maggio 2024 n. 85

LA MASSIMA Carceri e sistema penitenziario - Ordinamento penitenziario - Colloqui dei detenuti - Norme in materia di corrispondenza telefonica delle persone detenute - Previsione che la autorizzazione ai colloqui telefonici con i figli minori non può essere concessa più di una volta alla settimana quando si tratta di detenuti per uno dei delitti previsti dal primo periodo del comma 1 dell′articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975 anche nel caso di detenuti per i quali non sussiste il divieto di concessione dei benefici ivi previsti - Irragionevolezza della limitazione quando il condannato ex articolo 4 - bis ordinamento penitenziario non incontri il divieto dei benefici e soprattutto sia stato ammesso ai benefici all′esterno, circostanza indicativa del superamento di quella presunzione di pericolosità che giustifica la disciplina più restrittiva - Disparità di trattamento rispetto ai reati non ostativi - Incidenza sulla tutela del legame parentale - Non conformità con i principi europei e internazionali a tutela del preminente interesse del minore (Dl 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25/06/2020 n. 70, articolo 2 quinquies, comma 1°). È costituzionalmente illegittimo l′articolo 2 - quinquies, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28 (Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l′introduzione del sistema di allerta Covid-19), convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2020, n. 70, nella parte in cui non prevede, al terzo periodo, dopo le parole "Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsto dal primo periodo del comma 1 dell′articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354", le parole "per i quali si applichi il divieto dei benefici ivi previsto,".