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18-07-2024

Rapina di "lieve entità": la pena inflitta deve essere diminuita di un terzo

Corte costituzionale - Sentenza 16 aprile - 13 maggio 2024 n. 86

LA MASSIMA Reati contro il patrimonio - Reato di rapina - Reato di rapina impropria - Trattamento sanzionatorio - Pena sproporzionata per fatti tenui - Questione di legittimità costituzionale articolo 628, comma 2, del Cp - Violazione articoli 3 e 27 comma 3, della Costituzione - Illegittimità costituzionale parziale - Sussiste. (Costituzione, articoli 3 e 27, comma 3; Codice penale, articoli 628 e 629). È costituzionalmente illegittimo l′articolo 628, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata sia diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell′azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità, in via consequenziale, ai sensi dell′articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l′incostituzionalità va estesa all′articolo 628, primo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell′azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.