Critiche su Facebook verso un ente pubblico, stop alla diffamazione a tutela della libertà di espressione
Corte europea dei diritti dell′Uomo - Sezione I - Sentenza 16 maggio 2024 - Ricorso n. 15076/71
LA MASSIMA Privacy - Libertà di espressione - Partecipazione alla vita pubblica - Tutela - Azione giudiziaria avviata da un Comune - Asserita lesione della reputazione - Distinzione tra tutela del diritto alla reputazione delle persone fisiche rispetto alle persone giuridiche - Limitazione - Assenza di un fine legittimo - Violazione di un diritto fondamentale. ( Convenzione europea dei diritti dell′uomo, articolo 10). Nel caso di limiti al diritto alla libertà di espressione, necessari per tutelare il diritto alla reputazione deve essere effettuata una diversa valutazione a seconda dei casi in cui sia lesa la reputazione della persona fisica rispetto a quella giuridica. Inoltre, salvo in casi limitati, l′azione di un ente comunale, che esercita un potere pubblico, avviata in sede giudiziaria nei confronti di un cittadino che manifesta il diritto alla libertà di espressione costituisce una restrizione incompatibile con i diritti convenzionali tenendo conto che non persegue un fine legittimo.