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18-07-2024

Dipendenti pubblici con figli fino a tre anni, sì al trasferimento dove risiede la famiglia

Corte costituzionale - Sentenza 16 aprile - 4 giugno 2024 n. 99

LA MASSIMA Pubblico impiego - Maternità e infanzia - Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche - Previsione che, per i genitori con figli minori fino a tre anni d′età, subordina la possibilità di ottenere trasferimento funzionale alla tutela delle esigenze familiari al fatto che il coniuge del richiedente abbia la propria attività lavorativa (e non l′attività lavorativa o la residenza del nucleo familiare, ove le nozioni non coincidano) nella stessa provincia o regione dove è ubicata la sede di servizio presso la quale si domanda il trasferimento - Denunciata disposizione che lede la stabilità del nucleo familiare e segnatamente dei figli infratreenni, determinando ingiustificati e sproporzionati cambi di residenza nel primo periodo di vita - Lesione della tutela della famiglia e dei figli. - Questione di legittimità costituzionale: articolo 42-bis, comma 1°, del decreto legislativo 26/03/2001, n. 151. - Illegittimità costituzionale parziale. (Dlgs 151/2001, articolo 42-bis, comma 1; Costituzione, articolo 3). L′articolo 42-bis, comma 1, del Dlgs n. 151 del 26 marzo 2001, nel consentire l′assegnazione temporanea del dipendente pubblico solo a una sede che si trova nella provincia o regione in cui lavora l′altro genitore, non assicura una tutela adeguata in favore di quei nuclei familiari in cui entrambi i genitori lavorano in regioni diverse da quelle in cui è stata fissata la residenza familiare: situazione che, nella realtà, è divenuta sempre meno rara. Va pertanto dichiarata l′illegittimità costituzionale dell′articolo 42-bis, comma 1, del Dlgs 26 marzo 2001 n. 151, per contrasto con l′articolo 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede che il trasferimento temporaneo del dipendente pubblico, con figli minori fino a tre anni di età, possa essere disposto "ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l′altro genitore esercita la propria attività lavorativa", anziché "ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale è fissata la residenza della famiglia o nella quale l′altro genitore eserciti la propria attività lavorativa".