A norma dell′articolo 1577, comma 2, del Cc, quando la cosa locata ha bisogno di riparazioni che non sono a carico del conduttore e queste sono urgenti il conduttore può eseguirle direttamente, salvo il rimborso purché ne dia contemporaneamente avviso al locatore. Tale avviso, lungi dall′avere natura negoziale, è - piuttosto - un atto giuridico in senso stretto. Poiché il tratto caratteristico di tali atti consiste nel fatto che i loro effetti si producono indipendentemente alla volontà del soggetto, essendo stabiliti direttamente dalla legge, si deve concludere che, nelle ermeneusi del loro contenuto, ciò che rileva non è tanto l′intento dell′autore, quanto la riconoscibilità del medesimo, donde la conseguenza inutilizzabilità dei criteri dettata per la interpretazione di contratti dall′articolo 1362 del Cc, calibrati essenzialmente sulla volontà dell′agente e le pertinenza, invece, degli elementi obiettivi di riconoscibilità dell′atto.