Il potere di sospendere la vendita, attribuito dall′articolo 586 del Cpc (nel testo novellato dall′articolo 19 bis della legge n. 203 del 1991) al giudice dell′esecuzione dopo l′aggiudicazione perché il prezzo offerto è notevolmente inferiore a quello giusto, può essere esercitato allorquando: a) si verifichino fatti nuovi successivi all′aggiudicazione; b) emerga che nel procedimento di vendita si siano verificate interferenze illecite di natura criminale che abbiano influenzato il procedimento, ivi compresa la stima stessa; c) il prezzo fissato nella stima posta a base della vendita sia stato frutto di dolo scoperto dopo l′aggiudicazione; d) vengano prospettati, da una parte del processo esecutivo, fatti o elementi che che essa solo conosceva anteriormente all′aggiudicazione, non conosciuti né conoscibili dalle altre parti prima di essa, purché costoro li facciano propri, adducendo tale tardiva acquisizione di conoscenza come sola ragione giustificativa per l′esercizio del potere del giudice dell′esecuzione (M.Fin.) Sezione III, ordinanza 21 agosto 2023 n. 2491 - Pres. De Stefano; Rel. Saija; Ric. Occhpinti; Controric. Trippatore S.r.l. Società Agricola).